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ISEE SIntesi documento FISH del 30 marzo 2012

2 aprile 2012

ISEE, Sintesi documento FISH del 30 marzo 2012
L'indicatore della situazione reddituale e le scale di equivalenza
- La FISH rigetta l'ipotesi che possano essere computate, nell'indicatore della situazione reddituale (ISR), al pari dei redditi imponibili ai fini IRPEF, anche le provvidenze assistenziali attualmente esenti da imposizione.
- La FISH ritiene l'impianto vigente dell'ISR sia piuttosto debole in termini di selettività, ma anche di effettiva valutazione della "qualità" della reale situazione reddituale.
- Nel futuro ISR, va cambiato il riferimento al reddito (non più quello complessivo), consentendo di evidenziare e sottrarre, quanto meno le spese sostenute ai fini dell'assistenza specifica; le spese sanitarie le spese per assistenti familiari a non autosufficienti e colf.
- La FISH ritiene che la scala di equivalenza debba differenziare maggiormente le scale di equivalenza, al fine di aumentare decisamente i parametri relativi a: persone disabili (indipendentemente se a carico o contribuenti) o non- autosufficienti; anziani soli o in coppia; famiglie monucleari specie se anziani o disabili.
- È opportuno introdurre, nel caso di presenza nel nucleo di ultra 80enni, di non autosufficienti, di persone con disabilità (handicap grave art. 3 comma 3, Legge 104/1992), un elemento correttivo qualitativo differenziato ed individuabile che dia luogo ad un parametro (punteggio) ulteriore.
- La FISH reputa opportuno introdurre un ulteriore elemento qualitativo di valorizzazione della condizione del lavoro di cura (solo a titolo di esempio: la presenza nel nucleo di donne in età produttiva non lavoratrici o lavoratrici part¬time).
- La FISH ritiene che la "maggiore valorizzazione" dell'indicatore della situazione patrimoniale, rispetto all'ISR, possa essere condivisibile, fermi restando principi di equità e ragionevolezza e le dovute precauzioni. L'abitazione principale deve comunque godere di una rafforzata franchigia.
- Nella valutazione dell'indicatore della situazione patrimoniale si dovrà riconoscere un valore diverso a strumenti finanziari quali il trust se orientato alla salvaguardia del futuro delle persone con disabilità, in modo da tutelare e riconoscere il valore della progettazione familiare legata al cosiddetto "dopo di noi".
La differenziazione delle prestazioni
- Lo sforzo di individuazione delle prestazioni e dei servizi sociali ai fini ISEE, ha senso ed efficacia solo dopo una preliminare e attenta definizione dei livelli essenziali dell'assistenza, anche per evitare che si verifichino gravi disparità di trattamento nelle varie regioni e nei singoli comuni;
- Sui servizi e sulle prestazioni indicate dai livelli essenziali di assistenza debba essere evitata la compartecipazione alle spesa e, conseguentemente, non essere applicato l'ISEE, né alcun altro strumento di valutazione del reddito;
- Sui servizi e sulle prestazioni a domanda individuale (da definire con maggiore precisione) se strettamente connessi alla disabilità o alla non autosufficienza, non elencati nei livelli essenziali di assistenza, debba essere fatto riferimento l'ISEE personale, se quello familiare non risulti maggiormente conveniente per il richiedente.
Campo di applicazione ISEE a breve termine
- La FISH non è a priori contraria all'adozione dell'ISEE quale strumento, non tanto per le politiche sociali, quanto di misurazione più "scientifica" della disponibilità economica dei singoli e del nucleo.
- La FISH si augura che l'applicazione del nuovo ISEE alle agevolazioni tariffarie, garantisca una attenzione prioritaria ai consumi energetici (gas ed energia elettrica) dei singoli non autosufficienti o con disabilità e delle loro famiglie.
- La FISH rigetta è l'ipotesi che gli interventi si concentrino sulle agevolazioni per le famiglie e per la disabilità e abbiamo come principio ispiratore la “non sovrapposizione fra agevolazioni fiscali e prestazioni assistenziali". Le agevolazioni fiscali strettamente rivolte al sostegno della famiglia e della disabilità hanno attualmente costi estremamente contenuti per il bilancio pubblico, dunque l'accento sulle sovrapposizioni come elemento di spreco appare decisamente fuori lug°.
- Riguardo all'assegno sociale, si ritiene che debba essere mantenuta la logica vigente e quindi l'eventuale applicazione dell'ISEE debba riferirsi all'interessato e all'eventuale coniuge, ma non all'intero nucleo familiare. Inoltre, come nelle disposizioni vigenti, non debbano essere conteggiati nella situazione reddituale le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità; nonchè l'indennità di comunicazione per i sordi.
- Rispetto alle provvidenze assistenziali per gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, che attualmente sono concesse dopo aver verificato il non superamento di un predefinito livello di reddito (IRPEF), FISH accetta l'applicazione alternativa dell'ISEE familiare, ma solo su richiesta dell'interessato quando questa comporti un trattamento di maggior favore.
- Riguardo alle indennità di accompagnamento a invalidi e ciechi civili e l'indennità di comunicazione concessa ai sordil la FISH rifiuta ogni tipo di correlazione con il reddito: le indennità di accompagnamento continuino ad essere erogate al solo titolo della minorazione e a prescindere dalla prova dei mezzi (limiti reddituali). Esse rappresentano oggi l'unico supporto certo a disposizione delle persone con una grave menomazione, condizione che comporta maggiori spese e alto rischio di esclusione sociali.
- L'introduzione di limiti reddituali personali o, peggio ancora, familiari, per la concessione dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, comporterebbe effetti economici devastanti sulle famiglie dei disabili e sulle stesse persone con disabilità cui venisse revocata o non concessa l'indennità di accompagnamento.
Controlli e banca dati delle prestazioni sociali agevolate
- Rispetto al rafforzamento dei controlli sulle dichiarazione ISEE, FISH attende la visione della bozza dello specifico decreto previsto dall'articolo 5, ma ritiene doverosi i controlli consolidati in particolare rispetto alla veridicità delle situazioni reddituali e patrimoniali, in particolare se i controlli di natura fiscale faranno parte di un più generale sistema volto al contenimento dell'evasione fiscale. Se così non fosse e se tali controlli fossero limitati a chi presenta un ISEE, oltre che lacunoso e destinato al fallimento il sistema sarebbe iniquo.
- Rispetto invece alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, nutre alcune riserve di principio e di merito. La banca dati profilata dall'articolo 5, si limita alle prestazioni agevolate, ma non fornisce alcuna informazione su quelle non agevolate; indica solo i beneficiari di tali prestazioni che non rappresentano affatto l'universo dei potenziali o reali fruitori dei servizi; restituisce pertanto un'immagine distorta della realtà e poco fruibile nella progettazione o nelle correzione delle politiche sociali.
- La FISH suggerisce il rilancio degli obiettivi già espressi dalla Legge 328/2000 (art. 21) e cioè prevedere un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. Un sistema, quindi, molto più utile ad ottenere informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sul bisogno, sulla domanda, sulle risorse e sui servizi, non solo sui fruitori delle prestazioni agevolate concesse attraverso l'ISEE.

Articolo 5, Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonchè dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonchè le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.
 

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