Associazione ciechi ipovedenti retinopatici sardi
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28 gennaio 2013
Con tempi “all’italiana” – poco più di cinque anni – sono state finalmente perfezionate le norme che consentono agevolazioni per i consumi derivanti alle persone con gravissime disabilità dagli apparecchi elettromedicali salvavita, entrate a regime già dal 2009, ma senza distinzioni per quantità di consumi e numero delle apparecchiature usate. Dal 1° gennaio scorso, invece, questi distinguo sono operativi
Dal primo gennaio di quest’anno, ovvero ad oltre cinque anni dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, che le aveva previste, sono state finalmente perfezionate e ampliate le disposizioni che consentono agevolazioni per i consumi derivanti alle persone con gravissime disabilità dagli apparecchi elettromedicali salvavita (i cosiddetti “bonus elettrici”).
Gli importi dei bonus stessi sono per lo più maggiorati e differenziati a seconda delle apparecchiatura usate e del tempo di impiego giornaliero. Vi sono inoltre alcune procedure da seguire, sia per chi già godeva delle agevolazioni precedenti, sia che per chi vi accede per la prima volta.
«Si tratta di una storia – scrive Carlo Giacobini in HandyLex.org, all’interno di un ampio approfondimento sulla questione, che consigliamo caldamente ai Lettori – che merita di essere ricostruita anche per comprendere la natura dei nuovi benefìci». Vengono così ripercorsi gli sviluppi di questi cinque anni, partendo dal citato Decreto del 28 dicembre 2007, che aveva appunto previsto, anche su indicazioni dell’Unione Europea, alcune forme di compensazione per le cosiddette “fasce deboli”, relativamente ai consumi elettrici che, in particolare negli ultimi anni, incidono in modo sempre più significativo sui bilanci delle famiglie italiane.
Nello specifico del “disagio fisico” – talché erano previste agevolazioni anche per il “disagio economico” – la norma aveva voluto riferirsi a persone «che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica».
Il Decreto aveva previsto altresì che il Ministero della Salute indicasse quali fossero effettivamente gli apparecchi salvavita, ma mancando tale atto, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, dopo avere disciplinato nel 2008 gli aspetti amministrativi e allo scopo di poter avviare le agevolazioni, aveva deciso di elencare i principali prodotti attinenti le funzioni cardiorespiratorie, renali e dell’alimentazione, attribuendo un bonus unico, entrato a regime dal gennaio del 2009, a prescindere dall’effettivo consumo elettrico o dalla presenza di altri ausili utili alle persone affette da una grave patologia.
Finalmente, il 13 gennaio 2011 è arrivato l’atteso Decreto del Ministero della Salute, che ha consentito all’Autorità di produrre la propria Deliberazione 350/12, del 2 agosto 2012, entrata in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.
In tale documento, si è tentato di comprendere al meglio il fenomeno, raccogliendo dati sull’assorbimento medio dei singoli apparecchi, con la consapevolezza che i consumi possono essere molto variabili, a seconda del numero di ore d’uso degli stessi.
In conclusione, il bonus è ora collegato al livello dei consumi e al numero delle apparecchiature di supporto vitale utilizzate e certificate dall’ASL, mentre in precedenza esso corrispondeva a un unico importo standard, indipendentemente dal numero di apparecchiature e dai consumi. (S.B.)