Associazione ciechi ipovedenti retinopatici sardi
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30 giugno 2015
Corte di Cassazione, sez. Lavoro n. 7151 del 9/4/2015
Il Caso: L.M., non vedente, viene assunto come centralinista, evento a seguito del quale l'INPS sospende l'erogazione del trattamento pensionistico di invalidità per superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge.
La Corte territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, l. n. 638/1983 e della norma di cui all'art. 68, 1. n. 153/1969, con riferimento ai soggetti affetti da cecità totale, stabilisce che il riacquisto di una capacità di guadagno, nonché di un reddito da lavoro anche alto, non comporta la perdita della pensione, operando il requisito reddituale di cui all'art. 6 1. n. 638/1983.